Il GdP di Verona ha sancito un nuovo successo per ItaliaRimborso, rappresentata dall’avvocato Salvatore D’Angelo, nei confronti della compagnia aerea Neos.
La coppia di passeggeri (N.C. e L.P., entrambi di Padova) si sono rivolti ad ItaliaRimborso lamentando di aver subito un prolungato ritardo sul volo NO4782 con partenza dall’aeroporto di Verona il giorno 01/08/2019 alle ore 18.40 ed arrivo a Sharm el Sheik alle ore 18.15. Il Volo atterrò con oltre tre ore di ritardo ed i passeggeri lamentarono, stando anche a ciò che scrive il Giudice, di non aver ricevuto “informazioni né assistenza di alcun tipo”. Pertanto, si rivolsero alla claim company italiana che, rifacendosi al regolamento n.261/04, sono riusciti ad ottenere per la coppia il diritto alla compensazione pecuniaria ed al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in 400 euro cadauno per compensazione pecuniaria ex art. 6 e 7 del Reg. CE.
Alla prima richiesta di risarcimento Neos precisò che il ritardo fu dovuto ad un bird strike (impatto del volo con stormo di volatili) avvenuto a Fiumicino che condizionò tutti i programmi di volo della giornata. Pertanto, richiamando l’articolo 5 del regolamento 261/2004 nella parte in cui si fa riferimento al fatto che un vettore aereo è esonerato dal pagare la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, definendo le domande dei passeggeri “infondate, inammissibili e non provate” o, in via subordinata, chiedendo la riduzione dell’importo della compensazione pecuniaria richiesta.
“La domanda, documentalmente fondata, può essere accolta – scrive il Giudice -. Il guasto non sarebbe stato comunque idoneo a sollevare da responsabilità il vettore, con riferimento ad un incidente verificatosi molte ore prima ed in assenza di idonea organizzazione contro gli imprevisti ma certamente prevedibili eventi di bird strike (ad esempio mediante utilizzo di velivoli sostitutivi). Il vettore aereo – continua – non ha adempiuto esattamente alla sua obbligazione e non ha corrisposto spontaneamente la compensazione pecuniaria secondo le cadenze indicate all’art. 7 del Regolamento”.
Considerata la tratta di volo superiore ai 1.500 km, dunque, ha disposto il pagamento di 400 euro per ciascun passeggero per compensazione pecuniaria.