UNIONI CIVILI: A VERONA TARIFFE E SEDI COME PER I MATRIMONI CIVILI

Per le dichiarazioni di costituzione di unione civile il Comune di Verona applicherà le stesse tariffe e metterà a disposizione le stesse sedi come per i matrimoni civili.
Lo ha stabilito la Giunta comunale. Quindi, anche per le dichiarazioni di costituzione di unione civile, la sala delle bandiere di palazzo Adigetto nelle giornate di venerdì, dalle 9 alle 13, sarà gratuita, mentre saranno in vigore le consuete tariffe, nei giorni e orari scelti, per le cerimonie con accompagnamento musicale alla Casa di Giulietta, sala Arazzi di palazzo Barbieri, Cappella dei Notai a palazzo della Ragione, sala delle Muse al Museo degli Affreschi, ville e palazzi storici convenzionati siti sul territorio comunale.
Al pari delle altre città, quindi, anche il Comune Verona, che ha già provveduto a costituire l’ufficio Unioni Civili, attende ora il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che stabilisca le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi adottati dal Governo.

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante oggetto “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, in base alla quale due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile rendendo una dichiarazione scritta (lettera) alla presenza di due testimoni di fronte all’ufficiale di stato civile di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana che provvede alla registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile.
La legge, all’art. 1, comma 28, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, al fine di adeguare le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, regolata dalle leggi italiane, alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; coordinare con il nuovo sostituto le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
La stessa legge, all’art. 1, comma 34, dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Interno, vengano stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi adottati dal Governo.