Il 31 ottobre saranno stralciati in automatico tutti i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 che, al 23 marzo 2021, avevano un importo residuo fino a 5mila euro. Saranno stralciati anche gli importi presenti nei piani in corso di pagamento per “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”. Il limite di 5mila euro è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni e va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi.
Può accadere che, all’interno della medesima cartella, vi siano carichi rientranti nella sanatoria, in quanto d’importo residuo non superiore al limite di 5mila euro e carichi esclusi perché di importo residuo superiore.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, attraverso un apposito servizio, si può verificare se i debiti ammessi alla “Rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio” possono essere potenzialmente oggetto della sanatoria.
E’ necessario avere a portata di mano il numero e la data della comunicazione ricevuta a suo tempo da AdER di conferma dell’accoglimento della “Rottamazione” o del “Saldo e stralcio”. Se dal controllo emerge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, per il periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile non superiore a 30mila euro, è possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da usare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
L’annullamento dei debiti sarà fatto alla data del 31 ottobre 2021, per i contribuenti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’agenzia delle Entrate, perché in possesso dei requisiti.
Nel caso di coobbligazione, non ci sarà alcun annullamento se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati dall’agenzia delle Entrate con redditi imponibili superiori a 30mila euro.
Considerato che l’annullamento dei debiti avverrà entro il 31 ottobre 2021, il rischio è che questa data possa penalizzare i contribuenti che pagano le rate della rottamazione e del saldo e stralcio, in scadenza prima del 31 ottobre 2021. Anche perché è stabilito che restano definitivamente acquisite le somme versate prima della data dell’annullamento.
Per evitare disparità di trattamento, così come venne stabilito per l’annullamento dei debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (articolo 2, decreto legge 119 del 2018) si dovrebbe “copiare” la norma in base alla quale le somme versate, che rientrano nell’annullamento, sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione anteriormente al versamento, o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.
Per coloro che sono in regola con i pagamenti delle rate del 2019 e del 2020, le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che saranno ancora dovute in scadenza nel 2021 dovranno essere versate entro il 30 novembre 2021.
*presidente Solori