Con tre sentenze in fotocopia il Consiglio di Stato, nei giorni scorsi, ha confermato i provvedimenti del TAR Veneto ed ha rigettato i ricorsi presentati dalle sette emittenti radio e televisive che attualmente occupano ancora illegittimamente la II Torricella Massimiliana destinatari dell’Ordinanza 3951/DR-VE del 16 marzo 2018 con la quale il direttore dell’Agenzia del Demanio regionale Veneto aveva disposto il rilascio del compendio demaniale denominato “seconda Torricella Massimiliana” sito in Verona alla via S. Giuliana n.4.
Per lo svolgimento della propria attività di radiodiffusione le emittenti hanno occupato e utilizzato (e questo avviene anche attualmente in maniera abusiva), con l’installazione di tre tralicci – di cui uno alto 70 metri e due alti 25 metri – e antenne radiotelevisive, il bene demaniale denominato “II Torricella Massimiliana”, che fa parte di un complesso di quattro Torricelle realizzate nella prima metà del diciannovesimo secolo, vincolato dal punto di vista storico ed artistico, sito nel Comune di Verona, in un contesto collinare, a sua volta vincolato dal punto di vista ambientale e paesaggistico. In particolare, il contesto collinare in cui è sito l’intero complesso delle quattro Torricelle è stato sottoposto a vincolo paesaggistico con Decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1956, e successivamente a vincolo storico e artistico, con Decreto Ministeriale in data 18 agosto 1997.
I giudici del Consiglio di Stato nell’analizzare i ricorsi escludono che la II Torricella possa essere passata tacitamente dal demanio pubblico al patrimonio indisponibile dello Stato, secondo il fenomeno della c.d. “sdemanializzazione tacita”, in virtù dell’uso che del bene è stato fatto nel corso degli anni.
I giudici evidenziano ulteriormente che l’Agenzia del Demanio non ha mai autorizzato l’occupazione del bene da parte delle società ricorrenti con un valido titolo formale.