Dopo la fumata nera all’incontro promosso tra le rappresentanze dei tabacchicoltori da un lato e dall’altro il liquidatore giudiziale Andrea Rossi e il commissario giudiziale Riccardo Cinti, sulla situazione riguardante una ventina di aziende del basso veronese, è quest’ultimo a intervenire per dare la sua spiegazione sui termini della controversia tra la procedura e alcuni tabacchicoltori della provincia che affermano di essere creditori della CTV e di avere diritto alla liquidazione, a loro favore, di quanto previsto nel concordato preventivo. “Siccome sono stati travisati i termini della controversia – scrive l’avvocato Riccardo Cinti – va, innanzitutto, sgombrato il campo dalle false dichiarazioni di questi interessati, secondo le quali le loro pretese creditorie sarebbero state riconosciute dal Tribunale nell’ambito della procedura. Basta richiamare in proposito i seguenti passi del Decreto di Omologa: I punti critici della procedura rimangano tre 3) crediti dei soci per il tabacco conferito nell’autunno 2014 spettando al liquidatore, nella fase di esecuzione del concordato, le scelte circa l’accertamento dell’esistenza, della natura e della consistenza dei crediti indicati nella proposta…” Come è pacifico, infatti, il Tribunale, nell’ambito della procedura di concordato. non “verifica (come, invece, è chiamato a fare, nel caso di fallimento) i debiti del ricorrente. Il Liquidatore, prosegue Cinti, prima di procedere all’eventuale pagamento deve far verificare, in un promuovendo giudizio avanti lo stesso Tribunale di Verona, se quelle pretese creditorie formulate sul presunto valore del tabacco conferito nel 2014, debbano o meno essere soddisfatte con l’attivo del concordato. Nella mia relazione ho, infatti, evidenziato come nello statuto e nel regolamento della Cooperativa (così come è regola nelle cooperative agricole) sia previsto, da un lato, l’obbligo dei soci di conferire il tabacco da loro prodotto, dall’altro, che la remunerazione dei conferimenti debba essere quantificata sulla base del risultato dell’esercizio di riferimento. 11 bilancio 2014 di C.T.V. si è chiuso con oltre 13 milioni di perdite. Non si tratta, quindi, né di ritardi imputabili ad “insensibilità” del Tribunale e degli organi della procedura di fronte alle esigenze dei tabacchicoltori e dei loro dipendenti né, tantomeno, come è stato, purtroppo, scritto di “inspiegabile malevolenza ed intransigenza” del sottoscritto Commissario. Pur nella ferma convinzione – prosegue – che i pretesi crediti in questione non siano fondati, gli organi della procedura si sono prestati a confrontarsi con la controparte ed i loro professionisti in numerosi incontri, recandosi da ultimo anche a Venezia presso l’Assessorato Regionale al Lavoro per sollecitare una equa soluzione transattiva. Purtroppo, le controparti sino ad oggi hanno formulato solo una proposta che prevedeva una minima riduzione delle loro pretese e che il Tribunale, si noti bene, non ha autorizzato perché l’ha ritenuta insufficiente. Non si può, quindi, all’evidenza, parlare di crediti certi né, tantomeno, riconosciuti dal Tribunale e di condotte “pi/atesche” o di “burocrazia kafkiana”. Si deve, invece, parlare – conclude l’avvocato Cinti – di una seria controversia sulla quale, in difetto di accordo, deve essere chiamato a pronunciarsi il Tribunale”. Sui termini della controversia entra anche il liquidatore giudiziale, il commercialista Andrea Rossi, per lamentarsi del fatto che sono state riportate notizie , dice, non corrette in merito alla possibile vicenda in corso con i soci della medesima cooperativa tabacchi Verona. “Infatti dalla lettura dei vari articoli, sembrerebbe pacifico il fatto che le pretese creditorie dei soci della Cooperativa sarebbero state riconosciute dallo stesso Tribunale di Verona a seguito del decreto di omologa dello scorso 13 giugno 2018, quando invece a pagina 4 del decreto veniva espressamente riportato che “i punti critici della procedura, tanto più all’esito della già realizzata alienazione dell’azienda, rimangono tre: 1) crediti dei soci fornitori risultante dalla fattura n. 514/15, emessa a ridosso della domanda di concordato; 2) privilegio agrario ex art. 44 comma 2 TUB riconosciuto nella proposta concordataria per i crediti bancari su indicati; 3) crediti dei soci per il tabacco conferito nell’autunno del 2014. Precisando -scrive il dottor Rossi – che il primo punto critico è già stato superato dalla ricorrente, per il punto 2) ed il punto 3), sempre il citato decreto di omologa a pagina 4 precisa che spetterà “al liquidatore, nella fase di esecuzione del concordato, la scelta circa l’accertamento dell’esistenza, della natura e della consistenza dei crediti indicati nella proposta”, sottolineando pertanto il Tribunale che l’esistenza del citato credito, per cui oggi è non era così pacifica o, quantomeno, dubbia. Stante ciò, il sottoscritto Liquidatore giudiziale, anche per scongiurare l’inizio di una causa che avrebbe sicuramente ampliato a dismisura i tempi di liquidazione delle somme richieste dai soci della Cooperativa, ha cercato di addivenire ad un accordo transattivo; in merito a tale aspetto, evidenzio che i soci della Cooperativa hanno formulato lo scorso mese di marzo una proposta transattiva il cui contenuto economico non è stato ritenuto adeguato sia dal Commissario Giudiziale che dal Tribunale di Verona. Ad oggi la trattativa tra le parti è comunque ripresa e, dalle informazioni ricevute, nei prossimi giorni dovremmo ricevere una nuova proposta transattiva. Stante ciò, non posso che ribadire come il sottoscritto non abbia mai avuto condotte “pilatesche” nei confronti dei soci della Cooperativa Tabacchi, ma abbia – conclude il dottor Rossi – sempre portato avanti una trattativa volta a scongiurare un contenzioso tra le parti circa l’esistenza del credito il cui pagamento viene richiesto dai soci della Cooperativa, ma della cui “esistenza, natura e consistenza”, lo stesso Tribunale ha evidenziato dei dubbi, lasciando al sottoscritto la relativa gestione”.