Che per la Fondazione Arena fossero ore decisive, la Cronaca di Verona lo aveva scritto ieri e infatti questa mattina è già arrivato il primo pronunciamento del Tribunale per le Imprese di Venezia sullo scontro legale tra sindaco Tommasi, in qualità di presidente, e la sovrintendente Cecilia Gasdia e il Consiglio di indirizzo. Bene, il primo round è a favore del sindaco.
Infatti il Tribunale di Venezia ha stabilito con ordinanza del 19 e comunicata oggi che il sindaco presidente non era obbligato a rivolgersi all’Avvocatura dello Stato per promuovere il ricorso contro la Gasdia, ma bene ha fatto perché era nelle sue facoltà a scegliere un proprio avvocato.
La tesi secondo la quale il presidente della Fondazione lirica avrebbe dovuto rivolgersi all’Avvocatura dello Stato era stata sostenuta dal ministero con una nota scritta e fatta propria dai revisori dei conti della Fondazione e dalla difesa della sovrintendete Gasdia. Il Tribunale di Venezia però è di parere avverso e intanto ha sciolto questo primo nodo giuridico.
E infatti il Tribunale stabilisce che “l’accesso alla Giustizia sia il meno possibile condizionato in modo preclusivo da impedimenti attinenti alla formalità di accesso” e dunque chiede semplicemente al Presidente di Fondazione di ricordare i motivi per cui non ritiene di ricorrere all’Avvocatura dello Stato. Tra i motivi, c’è stata la scelta di un avvocato di fiducia (Lamberto lambertini) che è stata operata dal Presidente di Fondazione Arena sulla base
della necessaria competenza per una questione specialistica, accompagnata dalla disponibilità ad operare “pro bono” e cioè senza spese per la Fondazione.
Questi motivi andranno esplicitati al Tribunale entro il 30 settembre.
Secondo l’avvocato Lambertini “Da questo pronunciamento se ne ricava la validità dell’interpretazione di Tommasi dell’art. 8, 4° co. dello Statuto, “Il
Presidente ha facoltà di rilasciare procure e nominare avvocati e procuratori alle liti”.
Questo pronunciamento del Tribunale ha anche un altro effetto, laddove il Consiglio di indirizzo del 23 giugno scorso che era stato particolarmente burrascoso e aveva visto il sindaco lasciare la seduta, aveva deliberato (presidente Riello) di non autorizzare l’azione giudiziaria promossa dal sindaco presidente nei confronti della sovrintendente”. Proprio perché non si era rivolto all’Avvocatura dello Stato. Motivo che ora cade e di conseguenza questa delibera del Consiglio di indirizzo non ha più alcuna efficacia.
Ma tutta quella parte di riunione del Consiglio di indirizzo che si è svolta nel pomeriggio del 23, assente il sindaco, potrebbe a questo punto essere impugnata.
Come si ricorderà, il sindaco era andato in Consiglio di indirizzo per spiegare perché aveva presentato al Tribunale di Venezia un ricorso contro la decisione della sovrintendente Gasdia di nominare il nuovo cda di Arena Extra senza informare il Consiglio nè il sindaco presidente. Gasdia aveva nominato se stessa presidente e un cda con De Cesaris e Flavio Piva.
Per spiegare la ragione del ricorso, Tommasi aveva portato in Consiglio di indirizzo l’avvocato Lambertini, suo legale di fiducia; a quel punto i revisori si erano alzati ed erano usciti sostenendo che non era una procedura regolare e che il sindaco avrebbe dovuto servirsi dell’Avvocatura e non di un proprio legale di fiducia (tesi ora smentita dal Tribunale). Tommasi se ne tornava in municipio convinto che la seduta venisse chiusa. Invece i revisori rientravano, Riello in qualità di vicepresidente riprendeva i lavori e si deliberava la copertura alle decisioni di Gasdia per Arena extra e invece di non autorizzare l’azione giudiziaria promossa da Tommasi. Tutto valido? La causa prosegue.