Ci sono anche dei veronesi rimasti a terra per la cancellazione dei voli della compagnia aerea low cost Ryanair. Una famiglia con bambini piccoli che si trovava in vacanza in Sicilia l’11 settembre è stata avvisata della cancellazione del volo di rientro esattamente 2 ore e mezza prima della partenza. Per tornare a Verona, la famiglia ha dovuto noleggiare un’auto. Un gruppo di ragazze ha dovuto acquistare da Madrid un biglietto di altra compagnia per tornare a casa, perdendo una giornata di vacanza per una questione di orari; un ragazzo è stato avvisato la sera prima che il suo volo per Lisbona non sarebbe partito: la vacanza è finita ancora prima di iniziare. I fatti sono di questi giorni: la compagnia aerea Ryanair ha annunciato la cancellazione di 2.100 voli fino a fine ottobre. La decisione, secondo quanto dichiarato dal vettore aereo in una nota, è stata dettata dalla necessità di ridurre il monte ferie accumulato dai suoi dipendenti. «Oltre al disagio delle vacanze rovinate o alla necessità di trovare un mezzo di trasporto alternativo per rientrare a casa – evidenzia Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum – Ryanair ha fatto sapere che contatterà direttamente i passeggeri offrendo voli alternativi e rimborsi. Ma è bene sapere quali sono i diritti dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione del volo perché, purtroppo, casi come questo possono accadere ancora». La materia è normata dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale stabilisce che in caso di cancellazione di un volo non dovuto a circostanze eccezionali, come nel caso specifico di Ryanair, il passeggero ha diritto: di scegliere se ricevere il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o se essere riprotetto su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili. Adiconsum Verona è disponibile ad aiutare i passeggeri a far valere i loro diritti e recuperare le somme spettanti.