Pannelli solari sul tetto: Soprintendenza sconfitta. La sentenza del Tar per Alto San Nazaro costituisce un precedente Era stata negata l’autorizzazione, ma la cooperativa Sacca ha vinto il ricorso. “Diniego sproporzionato rispetto ai benefici”

Installare i pannelli fotovoltaici sui tetti si può anche se la Soprintendenza dice no: il beneficio per i condomini prevale su presunti danni al paesaggio che vanno ben documentati e dimostrati. E’ quanto dice in sostanza la sentenza breve del Tar sezione seconda presidente Grazia Flaim, che ha accolto il ricorso presentato dalla società cooperativa case alloggio Sacca con un dispositivo che è destinato a fare scuola di fronte alle tante richieste di installazione di pannelli solari nelle case in ristrutturazione in centro storico o contesti paesaggistici di pregio.
La cooperativa aveva impugnato il provvedimento del Soprintendente ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che all’epoca era Vincenzo Tinè, con il quale veniva negata l’autorizzazione alla collocazione di pannelli solari e fotovoltaici su una delle falde del tetto dell’edificio in via Alto San Nazaro, immobile denominato “Quartiere XVI ottobre”, tutelato da vincolo paesaggistico e storico. Un immobile che risulta quindi in centro storico e che è oggetto di un consistente intervento di restauro a fini residenziali. La cooperativa aveva proposto i pannelli fotovoltaici per eliminare le caldaie a gas con relative emissioni e ottenere una gestione più sostenibile del complesso. Per due volte la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione sostenendo che l’intervento sarebbe stato distruttivo e incompatibile con la conservazione del bene tutelato. Ma il Tar ha bocciato la scelta della Soprintendenza spiegando che il provvedimento con il quale è stata negata l’autorizzazione “non appare supportato da adeguata istruttoria e motivazione, contenendo una motivazione generica, non specificatamente riferita né al contenuto del vincolo rispetto alle caratteristiche del fabbricato, né allo stato di conservazione dell’immobile”. E che “anche il tetto risulta oggetto di un importante intervento di ricostruzione”.
Pertanto, scrive il Tar nella sentenza, pur riconoscendo alla Soprintendenza ampia discrezionalità, essa “è tenuta a operare un proporzionale bilanciamento degli interessi coinvolti e che in specie, il sacrificio imposto al privato appare sproporzionato rispetto al beneficio che l’immobile vincolato potrebbe trarre dal progetto di recupero e risanamento in atto”.
Inoltre il Tar precisa che “l’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, sicchè le motivazioni di diniego devono essere particolarmente stringenti”.
Di conseguenza, i pareri della Soprintendenza contrari all’autorizzazione per i pannelli “sono illegittimi per eccesso di potere e difetto di motivazione e di istruttoria”.
La Soprintendenza quindi è tenuta, dice il Tar, ha procedere all’autorizzazione paesaggistica e a pagare le spese quantificate in 1500 euro.