Il Prefetto di Verona ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di Grandi Dino, originario di Bolzano e residente a Castagnaro (VR), nel quadro di una procedura attivata dal Comune di Fratta Polesine (RO) attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia ai fini del rilascio di una autorizzazione amministrativa.
Dalle indagini e dagli accertamenti condotti e in sede di esame da parte del Gruppo Interforze Antimafia è emerso che Grandi Dino è inserito a pieno titolo, con ruoli di fiduciario, stretto collaboratore e gestore, in diverse attività economiche imputate direttamente o indirettamente a Piserà Francesco e a suoi prestanome.
In particolare la posizione del Grandi è venuta in luce nell’ambito dei procedimenti che hanno portato all’adozione di precedenti misure di prevenzione antimafia nei confronti di società e attività economiche nel settore turistico alberghiero riferite a Piserà Francesco – sorvegliato speciale e indagato per contiguità alla famiglia Mancuso di Limbadi (VV) di matrice ‘ndranghetista e in stretti rapporti con la ’ndrina alleata dei Piromalli-Molè, egemone nella Piana di Gioia Tauro, e con la consorteria ‘ndranghetista “La Rosa”, attiva nel Comune di Tropea (VV) – in particolare le interdittive in data 26.11.2015 nei confronti del medesimo Piserà Francesco e della società G.F.A. SRL con sede a Bardolino (VR), in data 17.02.2016 nei confronti di Piserà Gabriele (figlio di Francesco) e in data 05.12.2017 di Niculae Andreea Georgiana
Grandi Dino è risultato inserito in vari contesti con funzione meramente strumentale ed a fini elusivi della normativa antimafia. In varie occasioni controllato in compagnia dei Piserà, padre e figlio, il Grandi figurava, di volta in volta, dipendente, autista, collaboratore, addetto agli acquisti, in relazione ad attività economiche nel bresciano, in territorio veronese ed in Toscana nonché amministratore-proprietario in alcune società ora non più attive.
Gli elementi raccolti integrano un quadro idoneo ad esprimere un giudizio di permeabilità all’infiltrazione della criminalità organizzata.
In particolare, nel caso specifico, è stata applicata la disposizione del Codice Antimafia secondo cui il Prefetto, pur in presenza di una istanza di “comunicazione antimafia”, quando in esito alle verifiche non emergano le cause direttamente ostative ai sensi dell’art. 67 del Codice Antimafia ma venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, adotta comunque una “informazione” antimafia interdittiva, che tiene luogo della “comunicazione” antimafia richiesta.