Green pass? Non dal parrucchiere e nemmeno dall’estetista. In merito all’entrata in vigore, dal 6 agosto, dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ad alcune attività, Confartigianato Imprese Verona ricorda che tale misura, non riguarda acconciatori ed estetisti, mentre sono soggetti a tale previsione i centri benessere. “Gli acconciatori – precisa il Presidente, Roberto Iraci Sareri – non sono coinvolti dal provvedimento. Per quanto riguarda i centri estetici, considerata la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici sia nei centri benessere, si ritiene che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività”.
Pertanto, risultano esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i Codici Attività 96.02.02 (centri estetici), mentre sono soggetti all’obbligo di verifica dello stesso green pass tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).
“Per alleggerire le operazioni di verifica a carico delle imprese artigiane che invece devono applicare le disposizioni – continua Iraci Sareri –, come pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio, gastronomie e altre, Confartigianato ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire che le imprese non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità.