Con l’approvazione nella legge Finanziaria della introduzione nel 2020 di uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni a favore dei contratti di assunzione di apprendisti primo livello da parte di imprese fino a nove dipendenti, viene riconosciuta l’importanza dell’artigianato nella annosa questione della formazione in ambiente lavorativo.
Da sempre esiste la necessità di incentivare i rapporti di apprendistato per le piccole imprese – ha affermato Luca Luppi presidente di Casartigiani Verona in quanto questa tipologia contrattuale riesce maggiormente a stimolare l’occupazione giovanile e a intercettare le esigenze di tutte quelle imprese che faticano a trovare sul mercato professionalità già qualificate.
Le agevolazioni non riguardano tutte le imprese italiane, né tutte le tipologie di apprendistato e, come previsto dalla norma, vanno a sommarsi agli sgravi già oggi previsti per questa tipologia di assunzioni.
Nello specifico, la manovra 2020 prevede che le micro imprese con meno di 9 dipendenti che assumeranno giovani alle prese con l’apprendistato di primo livello – necessario per conseguire la qualifica di istruzione e formazione professionale e il diploma istruzione e formazione professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – potranno godere dello sgravio totale dei contributi previdenziali per un periodo di tre anni. Viene così azzerata l’aliquota del 10% prevista invece dall’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006.
Secondo alcune interpretazioni, lo sgravio sarà comunque vincolato
⦁ al rispetto del tetto del de minimis (ex Regolamento Ue n. 1407/2013) e subordinato alla presentazione dell’apposita dichiarazione telematica
⦁ al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva e applicazione dei contratti collettivi di primo e secondo livello.
Inoltre, le aziende che usufruiscono dello sgravio previsto nella legge di bilancio 2020 dovranno comunque versare l’aliquota dell’1,61%, necessaria al finanziamento della Naspi (indennità mensile di disoccupazione) e del fondo di formazione interprofessionale. Dal quarto anno di contratto in poi la situazione torna quella “standard”, con il datore di lavoro che dovrà tornare a versare contribuzione piena, con un’aliquota dell’11,61%.
Nel caso in cui a sottoscrivere il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale sia una piccola impresa con più di nove dipendenti, invece, si applica quanto previsto dalla legge 296 del 2006. Ciò vuol dire che i datori di lavoro potranno godere di uno sgravio contributivo di 5 punti percentuali sull’aliquota del 10%.