Il Tribunale per le imprese al quale si è rivolto il sindaco Damiano Tommasi in qualità di presidente della Fondazione lirica Arena di Verona per contestare le decisione assunte dalla sovrintendente Cecilia Gasdia che ha nominato sua sponte il nuovo cda della società che cura l’extralirica, Arena di Verona srl, dovrà pronunciarsi a giorni. Ma sul tema dei ruoli e delle competenza all’interno delle Fondazioni liriche, interviene l’avvocato Lamberto Lambertini che sottolinea in questo intervento come questi ruoli siano poco chiari, nei poteri e nelle competenze, dal quello del sovrintendente a quello del Consiglio di indirizzo per concludere con quello del presidente che è il sindaco della città. Ruoli e regole che andrebbero riscritte in modo più chiaro.
“La grande attenzione per il confronto giudiziario sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di Arena di Verona mi sollecita una riflessione, forse utile”, scrive Lambertini. “Non parlerò naturalmente della vertenza giudiziaria in corso: è in atto un cavalleresco confronto con un professionista di qualità e lasciamo ad un esperto magistrato rendere il giudizio, secondo la sua scienza ed esperienza”.
“Quello che invece sembra non compreso da gran parte dei protagonisti e degli “spettatori” di questa vicenda”, prosegue l’avvocato che in questa vicenda ha dato una mano a Tommasi, “ è l’oggetto della controversia. Non vorrei deludere chi crede trattarsi di una lotta senza quartiere tra il Presidente e la Sovrintendente della Fondazione Arena, così come non vorrei deludere chi ritiene che la lotta sia il frutto della diversa appartenenza politica dell’amministrazione locale e di quella nazionale. Il fatto è che, come osservato da molti esperti e da molto tempo, lo statuto delle Fondazioni
“liriche” è lacunoso, in parte oscuro, in parte contraddittorio”.
“Se è chiaro che il ruolo del Sovrintendente è quello di gestire l’azienda, redigere l’ipotesi di bilancio preventivo e consuntivo, dirigere l’attività di produzione artistica, non è altrettanto chiaro il motivo per cui partecipa alle riunioni di Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto”.
“Quello che è chiaro”, sottolinea Lambertini, “è che in questo modo il suo ruolo è distinto dalla figura dell’Amministratore delegato, che gestisce le attività di impresa delle società di capitali. Questa partecipazione senza diritto di voto, caratterizza anche il Consiglio di Indirizzo, che non è assimilabile ad un Consiglio di amministrazione. Esso infatti non ha funzioni statutarie che gli consentano di andare oltre “gli indirizzi di gestione economica e finanziaria” e di approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
Per questo aspetto, il Consiglio è simile alle assemblee delle società di capitali che, per principio pacifico, non si ingeriscono nella gestione. E il Presidente?
“Egli”, prosegue l’avvocato Lambertini riferendosi al ruolo del presidente della Fondazione lirica, “ha la rappresentanza legale della società, presiede il Consiglio di Indirizzo, rilascia procure e nomina avvocati. Fin qui tutto bene. Ma – attenzione – è il Presidente che dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Indirizzo e che, in caso di urgenza, può sostituirsi al Consiglio medesimo, salva successiva ratifica”.
E aggiunge: “Qui il paragone con le società di capitali non tiene più e l’interpretazione del potenziale conflitto di poteri non si basa più su consolidate tesi scientifiche o giurisprudenziali.
Questo e molto altro che risparmio ai suoi lettori, i quali hanno diritto di non avere competenze societarie specialistiche.
Ricordo però che l’opposta lettura che oggi viene data dei ruoli dei tre soggetti apicali (sovrintendente, presidente e consiglio di indirizzo – ndr) della Fondazione Arena dimostra le incertezze interpretative”.
“E allora?” si chiede il legale. “Allora attendiamo la decisione del giudice competente sulla vertenza, perché darà indicazioni per il futuro. Ma, qualunque sia, proviamo ad applicarci in buona fede e in spirito di collaborazione a prevenire i futuri contrasti”.
Lambertini lancia la sua proposta. “Come? Riscrivendo lo statuto della Fondazione Arena con norme chiare e con chiare definizioni dei ruoli, prendendo spunto, per quanto applicabile, dalle consolidate regole delle società di capitali e delle società no profit. Teniamo conto però che un ruolo fondamentale è svolto da enti pubblici quali il Comune, la Regione, il Ministero e dunque inseriamo quanto necessario per rispettare il ruolo di questi importanti soggetti giuridici. Una volta ridefinito lo statuto lo si sottoponga all’approvazione del Ministero, che potrebbe trovare spunti per sollecitare analoghe riforme nelle altre dodici (o sono tredici?) Fondazioni. Non è questo”, conclude Lambertini, “il modo per ritrovare un tavolo comune e ritrovare una comunità di intenti?”.