Tante le novità che riguardano i farmaci veterinari, prima fra tutte l’autorizzazione al farmacista di sostituire il farmaco indicato nella Ricetta elettronica veterinaria (REV), sempre mantenendo principio attivo, posologia e forma farmaceutica prescritte dal medico veterinario.
Il Decreto legislativo n.218/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, sostituisce il precedente Codice in materia di farmaci veterinari in vigore dal 2006. Oltre alla sostituzione del farmaco che non richiederà più necessariamente l’assenso del veterinario, non viene più previsto un prezzo massimo di vendita del farmaco veterinario e vengono ampliati i termini di validità delle ricette.
Farmaci veterinari, le nuove regole
«La nuova normativa in materia di farmaci veterinari agevola i cittadini che hanno a cuore la salute dei propri animali da compagnia – spiega Elena Vecchioni, presidente Federfarma Verona –. La sostituzione del farmaco da parte del farmacista viene resa più flessibile, inoltre, ed è molto importante, il farmacista informa preventivamente l’utente della possibilità di utilizzare un farmaco generico quando questo è economicamente più conveniente o se il farmaco prescritto non è disponibile nel canale distributivo.
Non vi sono più limitazioni all’uso in deroga di un farmaco omeopatico registrato per uso umano, a differenza di quanto previsto precedentemente dove tale uso veniva limitato a determinate sostanze attive».
«Anche la validità delle REV subisce una sostanziale modifica – spiega Matteo Vanzan, segretario Federfarma Verona –. La ricetta ripetibile sarà valida per 6 mesi dalla data del rilascio e potrà essere utilizzata per un massimo di 10 volte. La ricetta non ripetibile destinata al proprietario o a colui che detiene un animale, sarà valida per 30 giorni dalla data del rilascio.
Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda i termini di validità delle ricette di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope (DPR n.309/90) e delle ricette per medicinali antimicrobici (validità confermata a 5 giorni).
Alcune specificazioni
È utile specificare che nella categoria degli equivalenti, detti anche generici, vengono compresi i farmaci veterinari senza “firma”, perché scaduto il brevetto originario, diversi da medicinali biologici o immunologici, aventi la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica (compresse, liquida ad uso topico come il collirio o iniettabile, capsule, crema, gel, sciroppi, etc.) del medicinale prescritto, autorizzato per la stessa indicazione con identica posologia per la stessa specie animale oggetto della prescrizione».
Grazie alla collaborazione tra Ministero e Federfarma sono state pubblicate in questi giorni sul sito del Ministero della salute le liste di trasparenza dei farmaci veterinari previste dal D.lgs. n.218/2023, che forniscono gli strumenti operativi al farmacista per garantire il diritto di sostituzione dei farmaci veterinari.