Dopo l’udienza pubblica dello scorso 27 marzo, infatti, la Procura generale della Cassazione ha proposto la questione alla Presidente della Prima sezione della Suprema Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della vicenda che, ricordiamo, riguarda gli effetti della manipolazione dell’Euribor sui contratti mutuo, leasing, finanziamenti aventi come parametro l’indice in questione.
Tutto era nato da una decisione della terza sezione della Cassazione che, il 13 dicembre 2023, con l’ordinanza n. 34889, aveva affermato il principio secondo cui, limitatamente al periodo per il quale si è accertata la manipolazione del tasso Euribor, ovvero tra il settembre 2005 e il maggio 2008, deve ritenersi nulla la previsione contrattuale che prevede la determinazione del tasso d’interesse in misura variabile con parametrizzazione al tasso Euribor.
Alla base dell’ordinanza c’è la decisione della Commissione europea del 2013 che vale come prova privilegiata delle condotte illecite, e con esclusivo riferimento alle banche coinvolte, laddove si specifica che «la decisione non stabilisce alcuna responsabilità delle parti non coinvolte nel procedimento di transazione per la partecipazione a una violazione della normativa UE in materia di concorrenza nel caso di specie».
Secondo la Procura generale appare difficile sostenere la nullità dei tassi che hanno come riferimento l’Euribor, in particolare per le banche fuori dal cartello anticoncorrenziale che, ricordiamo, risulta formato esclusivamente da banche estere.
Si tratterà ora di vedere se la Prima sezione accoglierà le osservazioni espresse dalla Procura generale e quindi se assegnerà la questione alle Sezioni Unite.
Nel frattempo, a fronte delle diverse posizioni assunte dai Tribunali italiani, chiamati a decidere sulle singole richieste, continua la “grande confusione sotto il cielo”.