CANONE RAI, PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELLA TASSA INDEBITAMENTE ADDEBITATA

E’ stato pubblicato lo scorso 2 agosto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con la definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto. Con lo stesso provvedimento è stato approvato il relativo modello. L’istanza di rimborso può essere presentata telematicamente o a mezzo posta. Nel primo caso, direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline; oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf). E’ opportuno precisare che l’applicazione web sarà disponibile a partire dal 15 settembre 2016.

“In alternativa alla presentazione telematica – afferma Davide Cecchinato, Presidente Adiconsum Verona –, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviata a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”.

Nell’istanza di rimborso il richiedente deve indicare il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:

  1. a) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  2. b) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
  3. c) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;
  4. d) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
  5. e) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
  6. f) altri motivi diversi dai precedenti.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che esclusivamente nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata con la motivazione di cui alla precedente lettera d), l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva. Pertanto, limitatamente a tale ipotesi, non è necessario procedere nuovamente all’invio della dichiarazione di esenzione.

“I consumatori  – conclude Cecchinato – che necessitassero di aiuto nella compilazione e nell’invio del modulo possono rivolgersi presso la nostra Associazione telefonando allo 045/8096934”.