L’approvazione della Variante 23 sarà certamente oggetto di contenzioso giudiziario con richiesta di risarcimento dei danni. Ciò è quanto preannuncia la proprietà dell’area “Cercola”, che già ha avviato la proposizione del ricorso al TAR avverso l’azzeramento dell’edificabilità dell’area. La variante 23 configura infatti l’area della “Cercola” per la gran parte come area per “servizi pubblici o privati di uso pubblico” e in parte come “sub ambito agricolo di ammortizzazione e transizione” all’interno della quale è individuato uno spazio acqueo classificato come “lago” oggetto di tutela paesaggistica. Si tratta di previsioni che la proprietà ritiene illegittime e gravemente lesive, non essendo dato di capire come l’amministrazione possa ignorare le previsioni del PAT – che configura l’area in parte come ambito di urbanizzazione consolidata e in parte come zona residenziale oggetto di sviluppo insediativo – nonchè quelle della Scheda Norma 402 e del PUA di cui il TAR Veneto ha ripristinato l’efficacia: scheda che l’amministrazione poteva, tuttalpiù, ritenere illegittima per la sola parte relativa all’insediamento di una grande struttura di vendita, non certo per l’edificabilità dell’area per ogni diverso utilizzo commerciale, residenziale e direzionale delle volumetrie riconosciute. Quanto poi alla presenza di un “lago” con valenza paesaggistica, si tratta di previsione assunta in sede di adozione sull’erroneo presupposto della configurabilità dell’esistente specchio acqueo come demaniale, configurazione formalmente smentita dalla competente Agenzia Regionale del Demanio che ha riconosciuto la natura privata e l’inconsistenza idraulica dell’ex cava di prestito. La proprietà ha altresì evidenziato che il nuovo assetto dell’area esclude la corresponsione del contributo perequativo di ben 6 milioni di euro posto a carico della proprietà stessa, imponendo così all’Amministrazione il repereimento delle risorse e la redazione dei progetti relativi alla viabilità del parcheggio scambiatore a servizio del capolinea del filobus nei termini ormai ristrettissimi per la messa in esercizio dell’infrastruttura. La proprietà evidenzia, da ultimo, come con l’approvazione della variante si intenda riversare sul consiglio comunale, sotto le mentite spoglie di una scelta urbanistica di carattere generale, una determinazione annullata dal TAR Veneto che la Giunta Municipale non è in grado di giustificare e rinnovare. Si tratta di scelta urbanistica gravemente pregiudizievole non solo per la proprietà, che lamenta danni per oltre 15 milioni di euro, ma soprattutto per l’Amministrazione, alla luce della rinunzia al contributo perequativo, agli oneri di urbanizzazione e alle imposizioni comunali per oltre dieci milioni di euro, tutti importi fonte di responsabilità erariale in caso di riscontrata illegittimità della variante.